IL VENDITORE PUÒ RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE MOROSITÀ PREGRESSE DEL PRECEDENTE INTESTATARIO, NEL CASO DI VOLTURA ?

Enerjo non può richiedere al cliente (soggetto volturante) il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario (soggetto volturato), anche in presenza di punto di fornitura sospeso per morosità, a meno che non si tratti dei seguenti casi:

– eredità (ipotesi di voltura mortis causa);

– cessione di azienda (qualora, ai sensi dell’art. 2560 c.c., i debiti risultino dai libri contabili obbligatori).

Oltre alle predette ipotesi, in caso di richiesta di voltura nella fornitura Enerjo potrà richiedere il pagamento in solido al soggetto volturante delle morosità pregresse del precedente intestatario, quando:

– il soggetto volturante sia convivente col precedente titolare;

– il soggetto volturante sia coniuge o parente del precedente titolare e residente presso l’immobile per cui si richiede la voltura;

– il soggetto volturante abbia la giuridica disponibilità dell’immobile presso cui è sito il PdR e/o POD oggetto di fornitura da un momento antecedente la richiesta di voltura e relativamente al quale fanno riferimento le morosità pregresse.

Al fine di escludere l’evenienza di tali ipotesi, al Cliente potrà essere richiesto di firmare apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”.

Nei casi in cui risulti la responsabilità in solido del volturante (vedi ipotesi descritte nella presente sezione), la richiesta di voltura si intenderà documentalmente completa, e potrà essere presa in considerazione, laddove il volturante alleghi alla richiesta stessa – oltre alle informazioni e ai documenti di cui alla L. 80/2014 – idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della morosità pregressa imputabile al soggetto volturante stesso. Una volta ricevuta la documentazione, entro 2 giorni lavorativi, Enerjo comunicherà l’accettazione della voltura (nel rispetto, se applicabili, dei termini di preavviso per l’esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso) ovvero il suo diniego.

 

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